Il sistema di governo
La costituzione del Principato di Seborga si chiama “Statuti Generali”. La versione attuale è stata approvata dal Popolo Sovrano, tramite apposite votazioni, l’8 maggio 2022 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2022. I precedenti Statuti Generali erano stati adottati, sempre tramite referendum popolare, il 23 aprile 1995.
Il Titolo II degli Statuti Generali definisce l’ordinamento dello Stato.
La forma di governo del Principato di Seborga è la monarchia elettiva.
L’assetto istituzionale del Principato si compone:
– del Principe;
– del Consiglio della Corona;
– del Consiglio dei Priori;
– del Popolo Sovrano.
Il governo del Principato di Seborga è affidato al Principe e al Consiglio della Corona. Il Consiglio dei Priori ha funzione consultiva e di garanzia.
Il Principe è Capo di Stato e Capo di Governo, Comandante in capo del Corpo delle Guardie.
Rappresenta il Principato, garantisce il rispetto degli Statuti Generali e delle Leggi, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
Il Principe nomina e revoca i Consiglieri della Corona, e tra essi il Segretario di Stato; a ciascuno di essi attribuisce e ritira le deleghe; convoca e presiede il Consiglio della Corona; propone per l’approvazione di Decreti e di Leggi e, sentiti i Consiglieri della Corona, li promulga.
Il Principe, o la Principessa, è eletto con votazione popolare, dura in carica 7 anni e può essere rieletto senza limite di numero di mandati consecutivi.
Il Consiglio della Corona, presieduto dal Principe, rappresenta il governo del Principato. Stabilisce l’indirizzo politico dello Stato, assistendo il Principe nell’esercizio della sua autorità e discutendo con esso l’approvazione di Decreti e di Leggi; dirige la pubblica amministrazione.
Dei Consiglieri della Corona:
– 4 sono indicati dal Principe già in fase di propria candidatura e sono eletti contestualmente a quest’ultimo;
– 5 sono individuati in un secondo momento dal Popolo Sovrano tramite consultazione popolare.
Purché i 9 Consiglieri della Corona siano già stati individuati con le modalità sopra descritte, in casi particolari il Principe può poi nominare fino ad un massimo di ulteriori 5 Consiglieri della Corona.
Il Segretario di Stato è il Primo Ministro del Principato ed è a capo della Segreteria di Stato. È nominato dal Principe in seno al Consiglio della Corona.
Rappresenta il Principe in caso di impedimento di quest’ultimo. È responsabile del mantenimento dei registri anagrafico, elettorale e della motorizzazione ed emette i documenti amministrativi del Principato per ordine del Principe. Sovrintende allo svolgimento di elezioni e referendum.
Il Consiglio dei Priori è organo consultivo e di garanzia costituzionale dello Stato.
Riceve le petizioni popolari dei cittadini del Principato e può emettere pareri all’indirizzo del Principe e del Consiglio della Corona. Partecipa al processo di revisione costituzionale e può inoltre prendere parte al processo per l’elezione del Principe.
Il Consiglio dei Priori è composto da coloro che rispettino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
– avere, o avere titolo ad ottenere, la cittadinanza del Principato per diritto di nascita o di residenza;
– avere stabilmente vissuto a Seborga per il termine previsto dalla Legge;
– avere almeno un figlio e un genitore viventi.
La carica di Principe o di Consigliere della Corona è incompatibile con quella di Priore.
Il Popolo Sovrano si compone di tutti i cittadini del Principato di Seborga che risultino validamente iscritti all’Albo Anagrafico del Principato e che siano in possesso dei relativi documenti anagrafici. La nazionalità del Principato può essere richiesta da chi rispetti almeno uno dei seguenti requisiti:
– essere stato generato o adottato da padre o madre aventi la cittadinanza del Principato di Seborga (diritto di nascita – ius sanguinis);
– essere nato a Seborga (diritto di nascita – ius soli);
– essere residente a Seborga da almeno 3 anni (diritto di residenza);
– avere una proprietà a Seborga da almeno 3 anni (diritto di proprietà immobiliare);
– essere titolare da almeno 3 anni di un’attività commerciale avente sede a Seborga (diritto lavorativo);
– essere stato naturalizzato cittadino del Principato di Seborga per decisione sovrana (naturalizzazione);
– ricoprire o avere ricoperto la carica di Principe di Seborga o di Consigliere della Corona.